Dichiarazione dei redditi 2014: detrazione delle provvigioni pagate all'agente immobiliare - Angelo Acquafresca
930
post-template-default,single,single-post,postid-930,single-format-standard,cookies-not-set,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-9.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2.1,vc_responsive

Dichiarazione dei redditi 2014: detrazione delle provvigioni pagate all’agente immobiliare

Possibile detrarre il 19% dei costi versati per il servizio di intermediazione immobiliare.

Quando al fine dell’acquisto di un’unità immobiliare ci si avvale del servizio offerto da un’agenzia immobiliare, è possibile scaricare dalle imposte dovute, le provvigioni corrisposte al mediatore.

La lettera b-bis), inserita al comma 1 dell’art. 15 del TUIR, dal Decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248, ha introdotto, dal 1° gennaio 2007, la possibilità di detrarre il 19 per cento degli oneri corrisposti per il servizio di intermediazione.

Il compenso dovuto al mediatore deve essere indicato nel modello 730 ma per godere del beneficio fiscale è necessario che si verifichino determinate condizioni.

Requisiti per poter effettuare la detrazione

Innanzitutto è bene chiarire che l’agevolazione fiscale è prevista quando si acquista una unità immobiliare destinata a diventare abitazione principale.

Per abitazione principale si intende l’abitazione nella quale l’acquirente e/o i suoi familiari dimorano stabilmente. A tal fine è necessario che il trasferimento della residenza avvenga entro 12 mesi dall’acquisto dell’abitazione. L’agevolazione spetta non solo per l’acquisto della proprietà, ma anche per l’acquisto di altri diritti reali, a condizione che l’immobile sia adibito ad abitazione principale.

Altra condizione per potersi avvalere del beneficio fiscale è che la provvigione venga corrisposta ad un intermediario iscritto al ruolo ai sensi della legge n. 39 del 1989 che ne disciplina modalità di iscrizione e requisiti.

Importo da detrarre

Nonostante le provvigioni dovute all’agente immobiliare siano solitamente una percentuale elevata del prezzo di acquisto, la detrazione è fruibile su un importo comunque non superiore a 1.000 euro (in pratica si riconosce una detrazione massima del 19% di 1.000 euro = 190,00 euro).

Si precisa inoltre che, qualora l’acquisto sia effettuato da più persone, il limite di 1.000 euro deve essere ripartito tra i diversi comproprietari, in ragione della rispettiva quota di proprietà, come chiarito dalla circolare n. 28/E del 2006 dell’Agenzia delle Entrate.

Documentazione da presentare

Al fine di poter beneficiare della detrazione è necessario presentare taluni documenti: il contratto d’acquisto dell’immobile da destinare ad abitazione principale o il preliminare d’acquisto registrato nonché la fattura rilasciata dall’intermediario.

Il beneficio fiscale si esaurisce in un unico anno di imposta. La detrazione spetta anche quando il pagamento del compenso all’agente immobiliare venga effettuato contestualmente alla stipula del compromesso (che in tal caso deve essere registrato presso i registri immobiliari e stipulato con atto notarile), o in un momento precedente, ovvero all’accettazione della proposta di acquisto (risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 26/E del 30 gennaio 2009). Tuttavia, nell’ipotesi di compromesso, il beneficio viene, comunque, meno qualora l’acquisto dell’immobile non si concluda successivamente.